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Art.1 – Denominazione, sede, durata

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “Passirio Club”, di seguito indicata anche come “Associazione”.
L’Associazione ha sede legale nel Comune di Merano. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Merano non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
Essa opera nel territorio della provincia di Bolzano, ed intende operare anche nell’ambito nazionale e internazionale .
L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
L’Associazione ha durata illimitata.
Art.2 – Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “ODV” o dell’indicazione di “organizzazione di volontariato”

A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “ODV” o l’indicazione di “organizzazione di volontariato” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “Associazione culturale Passirio Club ODV” oppure “Associazione culturale Passirio Club organizzazione di volontariato”.
L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “organizzazione di volontariato” o l’acronimo “ODV” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Fino all’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l’acronimo “ODV” o l’indicazione di “organizzazione di volontariato” potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l’Associazione risulti iscritta come organizzazione di volontariato ai sensi della Legge 266 del 1991.
Art.3 – Scopi

L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.
Essa opera nel seguente settore:
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
L’Associazione persegue le seguenti finalità:
promuovere e sostenere la diffusione della cultura nella comunità locale;
rispondere ai bisogni culturali e di fruizione del tempo libero dei propri soci e della comunità;
favorire l’interculturalità e lo scambio culturale tra la popolazione di lingua italiana e tedesca;
promuovere la multiculturalità
Art.4 – Attività

Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
Organizzare concorsi letterari anche in ambito internazionale;
Organizzare incontri con autori, letterati, personaggi dello spettacolo;
Organizzare concerti e spettacoli teatrali;
Organizzare presentazioni di libri, proiezioni di film, mostre;
svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all’attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell’assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.
L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
Indice statuto

Titolo II
Norme sul rapporto associativo

Art.5 – Norme sull’ordinamento interno

L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.
Art.6 – Associati